(massima n. 1)
In tema di liquidazione del danno morale derivante da omicidio colposo del medico, incorre in un vizio logico, rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c., la motivazione del giudice del merito che riduce l'entità del risarcimento in favore dei genitori del giovane figlio suicida, già affetto da grave stato di disagio psichico, sulla base dell'erroneo assunto secondo cui sarebbe riscontrabile una minore intensità nel rapporto affettivo tra genitore e figlio psicotico, rispetto al rapporto tra familiari tutti nel pieno possesso delle facoltà intellettive, e di conseguenza una minore sofferenza per la scomparsa del congiunto, essendo, anzi, vero che, secondo l'id quod plerumque accidit gravi affezioni o preoccupanti patologie di un congiunto intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con gli altri parenti, come può presuntivamente desumersi anche dalla quantità e qualità di cure prodigate all'infermo.