(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alla morte di un congiunto, non possono essere assunti come parametri di valutazione quelli previsti dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 497, dettato a proposito dell'incidente della funivia del Cermis in data 3 febbraio 1998; prescindendo, infatti, dal rilievo che si tratta di indennizzi speciali, attribuiti dallo Stato a causa della particolarità dell'illecito, il tetto di 3,8 miliardi di lire ivi previsto non esprime il risarcimento del solo danno morale, bensì il limite massimo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'intero nucleo familiare di ogni singola vittima.