(massima n. 1)
La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto della gravità del reato e del patema d'animo subito dalla vittima. Quando il giudice dia conto d'aver considerato questi fattori ed il giudizio sia congruente al caso, la concreta determinazione dell'ammontare del danno non deve poi essere palesemente sproporzionata per difetto od eccesso.