(massima n. 1)
Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 c.c., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n, 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di «danno ambientale» ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.