(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno morale, la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria del prossimo congiunto dell'offeso, in termini di automatismo o anche solo di "notorio", occorrendo, di volta in volta, verificare l'intensità — all'attualità — del legame affettivo, oltre al livello di incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sulla relazione con il congiunto (se essa sia stata, cioè, tale da comprometterne lo svolgimento).