(massima n. 1)
Nel caso in cui dall'illecito sanitario (per responsabilitą aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto "iure proprio" dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia; tale risarcimento deve avvenire secondo equitą circostanziata (art. 2056 cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno morale il risarcimento deve essere integrale e tanto pił elevato quanto maggiore é la lesione che determina la doverositą dell'assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso.