(massima n. 1)
In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace nel giudizio di equità, quello di cui al disposto dell'art. 2059 c.c. il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. (In applicazione del riportato principio la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni asseritamente provocati dal tardivo annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale).