(massima n. 1)
Il principio secondo cui, nel caso di sentenza di estinzione del reato per amnistia, il giudice civile, adito per il risarcimento del danno, conserva la piena facoltā di ricostruire il fatto e di accertare, ai fini dell'art. 2059 c.c., se in esso ricorrano gli elementi costitutivi del reato, incontra un limite quando nel giudizio penale sia stato necessario un accertamento di merito per l'applicazione della amnistia, come nell'ipotesi in cui l'amnistia č la conseguenza dell'esclusione di circostanze aggravanti o del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. (Nella specie la S.C. ha, comunque, riconosciuto che il giudice di merito civile aveva esaminato e ritenuto provato il fatto illecito).