(massima n. 4)
Qualora l'assicuratore della responsabilitā civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore eccepisca il limite del massimale di polizza, occorre distinguere: se l'eccezione č sollevata dall'assicuratore in bonis o dall'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa (nei cui confronti, peraltro, la sentenza di condanna ha il valore di mero accertamento del credito), č l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro. Se, invece, l'eccezione del limite di massimale č sollevata dall'impresa designata ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 24 dicembre 1969, intervenuta o chiamata in causa in seguito alla sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile, il limite del massimale deve presumersi noto al giudice (il quale deve indicarlo in sentenza), in base al principio jura novit curia, trattandosi di valore fissato con decreto ministeriale cui rinvia recettiziamente l'art. 21 legge n. 990 del 24 dicembre 1969.