(massima n. 1)
Nell'accezione generica di danno esistenziale, che non costituisce una specifica categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile, confluiscono ipotesi non necessariamente previste per legge ed assume rilievo la situazione di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, per la quale l'interesse del soggetto all'intangibilitā della sfera degli affetti e della reciproca solidarietā nell'ambito della famiglia ed all'inviolabilitā della libera e piena esplicazione delle attivitā realizzatici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia trova riconoscimento a tutela delle norme di cui agli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e si distingue sia dall'interesse alla salute (protetto dall'art. 32 e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integritā morale (protetto dall'art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).