(massima n. 1)
Il danno alla vita di relazione, consistente nella impossibilitā o difficoltā per il danneggiato di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale, č risarcibile quale danno non patrimoniale all'interno della categoria non del danno morale, ma del danno biologico, come autonoma componente del danno alla salute, da valutarsi distintamente nella determinazione complessiva della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno alla vita di relazione e della sua risarcibilitā,č necessario che il richiedente abbia quanto meno allegato l'esistenza di tale autonoma categoria di danno nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non essendo sufficiente a tale scopo domandare genericamente il risarcimento del danno biologico iure proprio e non potendo l'autonoma allegazione essere formulata per la prima volta in appello, ostandovi il divieto di introdurre domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c.