(massima n. 1)
L'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito, talché si differenzia da ogni altra azione, sia per presupposti che per limiti oggettivi, ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e di causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. Ne consegue che il giudice al quale è richiesta l'emissione di una condanna al pagamento di somma di denaro a titolo d'indennità di requisizione non può accogliere la domanda stessa a titolo di arricchimento senza causa, né può ritenere la domanda di arricchimento implicitamente contenuta in quella espressamente formulata.