(massima n. 1)
L'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito; la valutazione dell'esistenza delle altre azioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse. (Nella specie, è stata confermata la decisione di merito che, in tema di contratti agrari, aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., essendo proponibile l'azione specifica per il pagamento dell'indennità di miglioramento fondiario prevista dall'art. 17 della legge n. 203 del 2002; la S.C. ha anche affermato la diversità delle due azioni quanto ai fatti materiali ed all'oggetto delle rispettive pretese, poiché mentre l'indennizzo per i miglioramenti dev'essere rapportato all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti effettuati, l'indennizzo per arricchimento senza causa dev'essere rapportato, nei limiti dell'arricchimento ricevuto dal concedente, all'importo della diminuzione patrimoniale, cioè alle spese sostenute dall'affittuario).