(massima n. 1)
L'interesse che dā luogo ad incapacitā a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., č solo quello - giuridico, personale e concreto - che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa. Il relativo giudizio sulla sussistenza o meno di detta incapacitā a testimoniare č rimesso - cosė come quello inerente all'attendibilitā dei testi e alla rilevanza delle deposizioni - al giudice del merito, che č insindacabile in sede di legittimitā se congruamente motivato.