(massima n. 1)
Un contratto di transazione resta ad ogni effetto negozio stipulato ai sensi dell'art. 1965 c.c. ancorchč contenuto in una conciliazione giudiziale. Ne consegue l'applicazione delle regole sulla rappresentanza sostanziale, non processuale, con la conseguente inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante dopo la morte del rappresentato, evento che costituisce causa di estinzione della procura.