(massima n. 1)
Nella fideiussione solidale, che si presume, in difetto di pattuizione della preventiva escussione del debitore principale, l'azione proposta contro il fideiussore, entro sei mesi dalla scadenza, vale ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 primo comma c.c., atteso che tale norma, ove dispone che il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore si rivolga al debitore principale entro il suddetto semestre, va coordinata con le regole della solidarietą passiva, le quali conferiscono al creditore la facoltą di agire, a sua scelta, contro ciascuno dei coobbligati.