(massima n. 1)
L'art. 1957 c.c., nel condizionare la permanenza della fideiussione alla proposizione, da parte del creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle proprie istanze nei confronti del debitore, si riferisce alle istanze giudiziali, intese nel senso di atti che attribuiscano al creditore la veste di parte processuale e che si sostanzino in una domanda rivolta all'adempimento del credito, su cui il giudice abbia il dovere di provvedere. Non rappresentano, pertanto, istanze nel senso anzidetto la denunzia penale e la querela per i reati di assegno a vuoto e di truffa, proposte dal creditore nei confronti del debitore principale, resosi inadempiente all'obbligo di pagare l'importo di un assegno bancario, poiché tali atti, costituendo, rispettivamente, una notitia criminis ed un'istanza di punizione, non tendono, di per sé, all'adempimento del credito e non conferiscono al soggetto che li pone in essere la qualità di parte del procedimento penale. È, invece, idonea a garantire la permanenza della fideiussione, ai sensi della citata norma, la costituzione di parte civile del creditore nel detto processo purché tempestivamente effettuata, in quanto la richiesta del risarcimento dei danni, in cui essa si sostanzia, essendo rivolta al pagamento di una somma di denaro comprensiva di quella dovuta in base al rapporto obbligatorio, soddisfa l'interesse del creditore in forma specifica e, quindi, ha la natura di istanza ai fini dell'art. 1957 c.c.