(massima n. 1)
La norma dell'art. 1957, primo comma c.c., richiedendo che il creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale proponga le proprie istanze contro il debitore, ha una portata generica che è riferibile ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito che, in relazione alle concrete circostanze, si debbono ritenere utilmente esperibili al fine di conseguire il pagamento. Pertanto, se munito di titolo esecutivo non giudiziale, il creditore non ha necessità, per rispettare il precetto dell'art. 1957, comma primo c.c., di proporre azione di condanna contro il debitore, e può limitarsi ad esperire l'azione esecutiva.