(massima n. 1)
Con riguardo a fideiussione, la cui durata sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, come nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione della efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa č stata ottenuta, l'azione del creditore non č pił soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneitą della relativa situazione all'area di operativitą dell'art. 1957 c.c., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine.