(massima n. 1)
La decadenza della fideiussione — prevista dall'art. 1957 c.c: per il caso in, cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione — non può operare allorché esista un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando sia evidente a priori e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo addebitarsi a negligenza del creditore e, quindi, considerarsi produttiva dell'estinzione della garanzia. (Nella specie, il giudice di merito aveva individuato l'ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nell'apertura della procedura di concordato preventivo del debitore. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata: sentenza per difetto di motivazione).