(massima n. 1)
Il vigente sistema della garanzia del credito non esclude il concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito, in quanto esso importa un rafforzamento della tutela dello stesso credito. Pertanto, ben può il terzo contemporaneamente prestare le due garanzie. Tuttavia, al terzo datore di ipoteca non si applicano le norme di limitazione della responsabilità previste per il fideiussore, in mancanza di una specifica convenzione in tal senso. In particolare, non trova applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al caso dell'ipoteca concessa da un terzo, l'onere, imposto dall'art. 1957 c.c. al creditore, perché possa conservare la garanzia prestatagli dal fideiussore, di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.