(massima n. 1)
La decadenza del creditore dalla fideiussione (art. 1957 c.c.) non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della «negligenza del creditore» (presupposto dell'applicabilità della norma de qua) e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. (Principio affermato dalla S.C. in tema di concordato fallimentare e di successiva apertura della procedura fallimentare, sulla scorta dell'assunto secondo cui né in sede concordataria, né in sede fallimentare era concessa al creditore — nella specie, una banca — altra possibilità se non quella — ritualmente esperita — dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria, e di instare per l'ammissione al passivo in sede fallimentare).