(massima n. 1)
Il socio della societā di capitali assoggettata alla procedura di concordato preventivo non beneficia della cosiddetta Ģesdebitazioneģ per i debiti sorti nel periodo in cui egli č rimasto unico socio della societā, per i quali il predetto č fideiussore ex lege, sicché alla fattispecie č applicabile l'art. 1957, c.c., dovendo tuttavia essere esclusa la decadenza del creditore dalla fideiussione, qualora questi abbia presentato istanza per il riconoscimento del credito in sede concordataria, in quanto l'assoggettamento del debitore principale alla procedura concorsuale costituisce un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa nei confronti del medesimo.