(massima n. 1)
La garanzia personale, prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo (cosiddetta fideiussione omnibus), al pari della clausola del relativo contratto, con cui il garante dispensi l'istituto medesimo dall'onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (art. 1956 c.c.), devono ritenersi valide ed efficaci, in considerazione della determinabilitą per relationem dell'oggetto della fideiussione, sulla base di atti di normale esercizio dell'attivitą creditizia, sottratti al mero arbitrio della banca, nonché in considerazione della disponibilitą dei diritti del fideiussore. Nella controversia inerente la validitą dell'indicata fideiussione, non assume rilievo l'art. 10 della legge n. 154 del 1992, che non ha carattere interpretativo ma innovativo e, quindi, operando con efficacia irretroattiva non spiega alcuna incidenza sui rapporti precedentemente costituiti.