(massima n. 1)
L'estensione della garanzia fidejussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca (cosiddetta "fideiussione omnibus"), non č incompatibile con l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto della garanzia determinabile per relationem sulla base di operazioni il cui compimento č sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa č soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attivitā creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto.