(massima n. 1)
La validità delle clausole cosiddette omnibus dei contratti di fideiussione bancaria relativi ad apertura di credito, nonché della relativa deroga alla clausola di cui all'art. 1956 c.c., trova la sua ratio nel principio che deve presiedere al comportamento del creditore garantito nell'esercizio del suo potere discrezionale consistente nell'accordare le anticipazioni al debitore principale, con ampliamento del rischio del garante, atteso che per il fideiussore il limite dell'estensione del rischio è rappresentato dall'assoggettamento dell'istituto di credito al dovere di comportamento secondo il canone della buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, dovendosi conseguentemente escludere dalla copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di solidarietà contrattuale, nella cui osservanza, durante l'esecuzione della garanzia, trova realizzazione il suddetto principio di buona fede. Peraltro, da ciò non discende la conseguenza automatica che i finanziamenti effettuati dalla banca al debitore debbano essere ritenuti contrari, in ogni caso, ai principi suindicati, essendo pur sempre necessario dimostrare, ad opera del fideiussore, che la banca abbia agito senza la dovuta attenzione (anche) nell'interesse del fideiussore medesimo, avuto riguardo al suo interesse al recupero delle somme corrisposte per l'estinzione del debito, ed essendo fondamentale accertare, in particolare, se il rapporto garantito sia un contratto di conto corrente «affidato» ovvero un rapporto di conto corrente «con scoperto» poiché, versandosi nella prima ipotesi, il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata produce l'effetto di circoscrivere la sua obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento del recesso.