(massima n. 1)
Con riguardo a fideiussione prestata per obbligazioni future, la cessazione del contratto per scadenza del termine ovvero per recesso o revoca (ove consentiti), vale a delimitare l'impegno del garante ai soli debiti già venuti ad esistenza, ma tale principio può trovare deroga convenzionale, essendo facoltà delle parti di pattuire l'estensione della garanzia a debiti posteriori a detta cessazione, che presentino, secondo criteri forniti dal relativo patto, un collegamento con debiti pregressi.