(massima n. 1)
In tema di fideiussione, l'art. 1938 c.c., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessitą della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche.