(massima n. 1)
In tema di assicurazione sulla vita, la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 1927 c.c. in caso di suicidio dell'assicurato (secondo la quale l'assicuratore non č obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione č cessata) č derogabile con patti di polizza, non essendo tale disposizione compresa tra le norme inderogabili indicate dall'art. 1932 c.c.