(massima n. 1)
L'assicurazione contro la responsabilità civile ex art. 1917 c.c. non può essere inquadrata i contratti a favore di terzo, poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l'assicuratore, essendo l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, con la conseguente insussistenza di azione diretta di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore (salva l'eccezione prevista dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in materia di responsabilità civile da circolazione stradale).