(massima n. 1)
L'obbligazione assunta dall'assicuratore contro i danni č un debito di valore, come emerge dal costante riferimento al risarcimento del danno ed al valore della cosa assicurata in tutte le disposizioni normative che regolano la materia, ed in particolare negli artt. 1905 e 1908 c.c. Tale debito assolve la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed č pertanto suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria. La previsione di un massimale come limite della responsabilitā dell'assicuratore č inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata.