(massima n. 1)
La procura rilasciata agli agenti (ed ai subagenti) di assicurazione è assoggettata alla forma pubblicitaria della pubblicazione nel registro delle imprese. La previsione di tale regime si desume dalla formulazione dell'art. 1903, primo comma, c.c. Ed infatti, pur facendo la predetta norma generico riferimento alla pubblicazione della procura «nelle forme richieste dalla legge», deve ritenersi, in assenza di altre norme che regolino la pubblicazione della procura di cui si tratta, che il rinvio operato dal citato art. 1903 riguardi solo le modalità procedurali della pubblicazione, che, tenuto conto della natura del soggetto rappresentato, vanno identificate in quelle previste in via generale per gli imprenditori commerciali dagli artt. 2188 ss. c.c. Ne consegue che il terzo che abbia omesso di verificare l'esistenza e la portata della attribuzione dei poteri in questione non può invocare il principio dell'affidamento facendo valere una incolpevole aspettativa di fronte all'apparenza del diritto.