(massima n. 1)
In attuazione del principio (applicabile, ai sensi degli artt. 1886 e 1895 c.c. anche alle assicurazioni sociali obbligatorie) che il contratto di assicurazione č nullo se il rischio non č mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso, le infermitā preesistenti all'instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione al fine di stabilire la sussistenza delle condizioni richieste per la pensione di invaliditā solo quando esse siano state giā sufficienti, prima che tale rapporto abbia avuto inizio, a ridurre la capacitā di guadagno dell'assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti, mentre, nell'opposta ipotesi, non ne č preclusa la valutazione da parte del giudice al fine suddetto, potendo il superamento di tali limiti conseguire all'aggravamento delle medesime infermitā preesistenti o al sopravvenire di altre.