(massima n. 1)
Nell'ipotesi di contratto di assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, presupposto per l'esercizio da parte dell'assicuratore dell'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., č il versamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore al titolare dell'interesse tutelato dalla garanzia assicurativa. Tale titolaritą, nell'ipotesi di perdita delle cose consegnate al vettore, va ravvisata in capo all'acquirente destinatario della merce e non in capo al mittente venditore, in applicazione dell'art. 1510 c.c., in forza del quale il venditore mittente rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietą, con la conseguenza che la qualitą dell'assicurato con detta consegna si trasferisce dal venditore all'acquirente.