(massima n. 1)
Nell'assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore per i danni alle cose trasportate, la qualità di assicurato, titolare dei diritti derivanti dal contratto, spetta al proprietario delle merci, e non al contraente vettore, la cui copertura per il pregiudizio derivante al suo patrimonio dalla responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose trasportate presuppone una distinta e specifica previsione del contratto assicurativo, non desumibile dalla eventuale rinunzia dell'assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l'indennizzo corrisposto, che ha il limitato scopo di consentire al vettore di resistere alla eventuale pretesa dell'assicuratore e non quello di estendere la copertura assicurativa, anche se l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito richiedere il risarcimento del danno al vettore, quest'ultimo non può, pertanto, agire contro l'assicuratore senza il consenso dell'assicurato perché l'art. 1891 c.c. espressamente esclude che i diritti derivanti dal contratto possano essere fatti valere dal contraente quando non vi sia stato espresso consenso dell'assicurato e tale norma rende inapplicabile all'assicurazione per conto di chi spetta il generale principio dell'art. 1411 c.c. che, in ipotesi di contratto a favore di terzo, stabilisce che la prestazione rimane al beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne solo se non risulti diversamente dalla natura del contratto.