(massima n. 1)
Dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell'evento dannoso risulta essere proprietaria della merce, non può conseguire, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l'abbia stipulata. Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'assicurato medesimo; né può considerarsi legittimato il contraente in base ad un mandato tacito ad una successiva ratifica dell'operato processuale, ovvero per il solo fatto di aver già risarcito il danneggiato in base ad un contratto diverso, qual è quello di trasporto o di spedizione, in quanto la stipulazione di un'assicurazione per conto di chi spetta, a copertura del rischio della perdita delle cose trasportate non esonera il vettore dalla responsabilità verso il proprietario della merce, il quale, pur potendo agire direttamente verso l'assicuratore ex art. 1891 c.c., abbia preferito agire contro il vettore in base al contratto di trasporto.