(massima n. 1)
Nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, prevista dall'art. 1891 c.c., il terzo acquista i diritti derivanti dal contratto di assicurazione nel momento in cui si verifica il fatto dannoso ed, allorché richieda l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, è sufficiente, secondo il generale principio vigente in materia contrattuale, che provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l'esistenza del contratto e, quindi, dell'obbligo che si assume adempiuto. Pertanto, nel caso in cui l'assicuratore eccepisca la prescrizione del diritto ad ottenere l'indennizzo, per essergli stata presentata la denuncia del sinistro dopo oltre un anno dal fatto, non incombe sul danneggiato l'ulteriore prova di non aver avuto precedentemente conoscenza dell'esistenza della polizza, né che la mancata conoscenza fosse dovuta a fatto e colpa dello stipulante.