(massima n. 1)
Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui — la cui stipula impedisce al contraente l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l'assicurato, che li acquista direttamente, senza la preventiva dichiarazione di voler profittare del contratto — il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione, alla luce della peculiare configurazione della fattispecie contrattuale de qua, della conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione, del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, tale obbligo rivestendo, per l'effetto, natura contrattuale.