(massima n. 1)
Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, il contraente ha l'obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l'assicurato sia dell'esistenza dell'assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti "ex contractu" all'esercizio del diritto al pagamento dell'indennizzo; la violazione di tale obbligo comporta l'inopponibilitą all'assicurato delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza.