(massima n. 1)
Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltā riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; č invece la parte che assume l'illegittimitā del recesso (ad esempio per arbitrarietā e contrarietā al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto.