(massima n. 1)
Il contratto di apertura di credito non si sottrae al regime dettato dall'art. 2704 c.c., con riguardo all'opponibilitā della data della relativa scrittura privata, nel caso in cui debba essere fatto valere nei confronti del terzo: tale č, nella revocatoria fallimentare, il curatore, che agisce per conto della massa.