(massima n. 1)
L'istituto di credito, che abbia pagato un assegno bancario di conto corrente, su di esso tratto, alterato nell'importo, è responsabile verso il traente del pagamento della maggior somma risultante dall'alterazione ove questa sia rilevabile con l'uso della normale diligenza, senza poter invocare la decadenza del correntista ex art. 1832 c.c. (richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dal successivo art. 1857), dal diritto di impugnare le partite incluse negli estratti-conto, in quanto l'intestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo esercizio di detto diritto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi accrediti ed addebiti derivano; né la mancata contestazione (o approvazione) del conto comporta che il debito fondato su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita divenga per ciò"nuovo"e, come tale, incontestabile.