(massima n. 1)
Nel deposito avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto. Tuttavia la consegna può realizzarsi con una ficta traditio attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario. (La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui l'erede dell'originario depositante una somma di denaro aveva ottenuto dal depositario nuove ricevute di deposito della somma e ha inquadrato la fattispecie nel deposito irregolare).