(massima n. 2)
In tema di mediazione, l'art. 1756 c.c., nell'attribuire al mediatore, salvo patti o usi contrari, il mero diritto al rimborso delle spese nell'ipotesi in cui, indipendentemente dal motivo, l'affare non sia stato concluso, copre ogni possibile ipotesi di mancata conclusione del contratto tra le persone messe in relazione dal mediatore, ivi compresa quella dell'esistenza di una causa d'invaliditā del contratto.