(massima n. 1)
Nei rapporti di agenzia il patto dello star del credere secondo cui, indipendentemente dal, dolo o dalla colpa, l'agente partecipa entro i limiti predeterminati al rischio d'impresa sopportando in parte le perdite subite dall'imprenditore per effetto della inadempienza dei clienti da lui stesso procurati non impedisce di esercitare le normali azioni contrattuali per inadempimento, secondo i criteri generali previsti dall'art. 1218 c.c., in relazione a specifici comportamenti illeciti sia colposi che, a maggior ragione, dolosi dell'agente. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva affermato la responsabilitą per danni di un agente che aveva promosso affari di rilevante importo con persone che egli sapeva, o doveva sapere usando la normale diligenza, essere insolvibili).