(massima n. 1)
Nel rapporto di agenzia, il patto cosiddetto dello «star del credere» non consente di trasferire sull'agente il rischio di impresa oltre la misura del 20%, prevista dall'art. 6 dell'accordo collettivo 20 giugno 1956, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, e pertanto è affetto da nullità (parziale ) il patto con cui l'agente si impegni a tenere integralmente (o comunque oltre la misura indicata) indenne il preponente delle perdite subite per l'inadempimento del terzo contraente, qualunque sia il congegno negoziale — anche distinto o successivo rispetto al contratto di agenzia — all'uopo utilizzato dalle parti. Tale nullità — ove non abbia formato oggetto di specifica pronuncia nelle precedenti fasi del giudizio di merito — può essere rilevata anche d'ufficio in sede: di legittimità sempre che non richieda nuovi accertamenti di fatto.