(massima n. 1)
Il diritto dell'agente alla provvigione prevista dall'art. 1748 primo comma c.c. per gli affari conclusi direttamente dal preponente che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente, presuppone che questi abbia espletato almeno in minima parte l'attività pattuita concludendo o tentando di concludere dei contratti, predisponendo un'organizzazione o svolgendo un'attività quantomeno informativa nei confronti del preponente; quando invece l'agente non abbia svolto alcuna prestazione e sia rimasto del tutto inerte, il medesimo non può vantare alcun diritto neppure a titolo di provvigione indiretta, non potendo la norma citata trovare applicazione quando l'intervento del preponente nella zona dell'agente sia stato causato dall'inadempimento di questi.