(massima n. 1)
Il diritto dell'agente a conseguire le provvigioni per le vendite concluse direttamente dal preponente nella zona riservata allo stesso agente, ex art. 1748, secondo comma, c.c., presuppone che si tratti di vendite concluse da un soggetto, appunto il preponente, in immediato rapporto con la controparte acquirente, nelle quali, cioč, lo scambio fra le prestazioni corrispettive avvenga in maniera immediata e diretta tra le due parti, senza l'intervento di soggetti interposti e senza ulteriori passaggi intermedi. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la provvigione in relazione a vendite effettuate da un grossista, che aveva acquistato i prodotti commerciati presso il preponente e li aveva successivamente posti in vendita al dettaglio mediante propri venditori).