(massima n. 2)
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, laddove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre l'ammissione di consulenza tecnica, qualora la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare ed avere tra agente e preponente, sulla base dei fatti addotti dalle parti, necessiti di una ricostruzione tecnico-contabile.