(massima n. 1)
L'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 del D.L.vo n. 303 del 1991, ha riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione, come nella specie, dell'istanza dell'agente mirante, indipendentemente dall'espletamento di consulenza tecnica, all'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa all'aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni; né č imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente.